Cutro, l’Anm: “Non si può imporre il dovere di non fuggire”

In un documento del Comitato direttivo centrale: “L’Associazione nazionale magistrati auspica che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione”

La redazione

In un documento sul naufragio di Cutro, approvato dal Comitato direttivo centrale dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) si legge: “Nessuna norma potrebbe mai imporre ad alcuno il dovere di non fuggire da Paesi dove la guerra o la miseria impediscono l’accesso a condizioni di vita dignitose. L’Anm auspica, pertanto, che in qualsiasi circostanza venga sempre rispettato l’inderogabile obbligo di salvataggio, che è scolpito nella nostra Costituzione ancor prima che nelle convenzioni internazionali“.

Che prosegue: “L’obbligo è inderogabile e tutti ne debbono beneficiare, a prescindere dalla concreta possibilità dei singoli di restare in seguito sul territorio italiano legittimamente… Ai sensi dell’articolo 10 della Costituzione (ndr. che) si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, e garantisce il diritto di asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’esercizio effettivo delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”… (ndr. un impianto normativo che) “è stato in seguito arricchito dalle norme che disciplinano il conferimento dello status di rifugiato, istituito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, e di quelle che garantiscono al cittadino straniero la  protezione sussidiaria, prevista per la prima volta dalla direttiva europea numero 83 del 2004“…”L’Italia ha inoltre aderito alle Convenzioni UNCLOS, SOLAS e SAR, che prevalgono su tutte le fonti ordinarie, e dunque tutti, a cominciare dagli organi statali, hanno il dovere di adempiere agli obblighi di salvataggio in mare”.

Per completezza d’informazione va precisato che il documento è stato approvato con un solo voto in più a favore. Tanto nulla toglie alla sua validità ed incisività. Non è, infatti, che le sentenze emesse a maggioranza e non all’unanimità abbiano una validità diversa o inferiore all’altra.

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