Sospesa dal Tar Campania l’ordinanza di De Luca 1/2022

L’ordinanza di De Luca sul posticipo delle riaperture delle scuole al 29 gennaio

La redazione

Aveva totalmente ragione Michele Emiliano, di cui abbiamo pubblicato il post su Covid e misure governative, quando ha spiegato “ai pugliesi perché non può opporsi ed ha la mani legate. Il Decreto legge 111 del 6 agosto gli da poteri di derogare alle disposizioni centrali solo se in “zona rossa” e la Puglia è fortunatamente in zona bianca“.

E’ questa. in poche parole. la motivazione del provvedimento d’urgenza con cui  quinta sezione del Tar della Campania, presidente Maria Abruzzese, ha accolto il ricorso presentato da alcuni genitori di studenti contro l’ordinanza 1/2022 del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che posticipava al 29 gennaio il ritorno in classe per le scuole dell’infanzia, elementari e medie.

La regione Campania” dice il Tar “non è classificata tra le zone rosse e dunque nella fascia di maggior rischio pandemico e che il solo dato dell’aumento dei contagi nel territorio regionale, neppure specificamente riferito alla popolazione scolastica e peraltro neppure certo e la sola mera possibilità dell’insorgenza di gravi rischi, predicata in termini di eventualità, non radicano per sé solo la situazione emergenziale, eccezionale e straordinaria, che, in astratto, potrebbe consentire la deroga alla regolamentazione generale”.

Dunque il sintesi per il Tar l’ordinanza del governatore della Campania non si riferisce ad un’area in ‘zona rossa’ e il solo rischio ipotetico di un aumento dei contagi non può far derogare alle norme nazionali, Conseguentemente la sospende.

Complimenti a Michele Emiliano, è esattamente quello che ha spiegato ai pugliesi.

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