Il Garante della Privacy approva l’app Immuni.

Non avevamo neanche fatto in tempo a pubblicare un articolo sui pro e contro della cosiddetta app immuni, che la stessa è stata approvata dal Garante della Privacy. Completiamo l’informazione.

Vito Marangelli

Nell’articolo sulla versione italiana dell’app di tracciamento dei potenziali contatti a rischio per il COVID-19 pubblicato ieri avevo descritto una situazione sostanzialmente fluida con ipotesi ancora al vaglio. Più in fretta di quanto si potesse pensare, abituati come siamo alla lentocrazia usuale degli uffici governativi, la situazione ha subito una improvvisa accelerazione nel senso di decisioni definitive per la fase applicativa: il Governo e il Commissario Straordinario all’Emergenza COVID hanno messo nero su bianco il disegno complessivo finale. A riprova della volontà di giungere ad una rapida implementazione dell’app Immuni segnalo l’avvenuta approvazione del Decreto Legge n.111/2020 pubblicato in Gazzetta il 30 aprile 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/04/30/20G00046/sg). L’articolo 6 è specificamente dedicato al “Sistema di allerta Covid-19”, di cui la famosa app Immuni è il perno centrale. Il nome Immuni potrebbe peraltro cambiare fino al suo effettivo completamento: evidentemente, molti non lo trovano troppo convincente. In questo decreto vengono sostanzialmente fissate le Linee Guida che lo sviluppatore sarà obbligato a seguire nella programmazione dell’app definitiva per conto del Governo e del Commissario Straordinario, incaricato finale della sua realizzazione.
A seguire, il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano ha reso noto che il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato il suo assenso per quanto riguarda gli aspetti di sua competenza. Manca quindi la “valutazione d’impatto” che sarà successiva al completamento della versione finale dell’app di tracciamento. Intanto, è anche stata annunciata una fase di sperimentazione a partire dal 18 maggio: l’obbiettivo finale sarebbe quello di renderla disponibile ai cittadini prima dell’avvio completo della Fase 2.
Fermi i cardini della volontarietà dell’uso e della non discriminazione verso coloro che non desiderano installarla sui propri telefonini. Una importante precisazione riguarda la modalità di conservazione di alcune informazioni necessariamente archiviate in un database centrale. Tali dati rimarranno sotto il totale controllo di istituzioni pubbliche esclusivamente italiane. Una curiosità: nel testo viene utilizzato il termine “pseudonomizzazione dei dati” che potrebbe sembrare a prima vista un errore ortografico al posto di “anonimizzazione dei dati”. È invece un termine tecnico che fa riferimento al regolamento europeo sulla gestione dei dati sensibili GDPR (U.E. 2016/679): al contrario dell’anonimizzazione, che implica l’irreversibile perdita dei riferimenti alle persone fisiche, la pseudonomizzazione scorpora temporaneamente e solo reversibilmente i dati delle identità personali dei telefonini, ad esempio dei soggetti positivi, cioè si potrebbe risalire dai codici scambiati alle persone. Ecco perchè si parla nella parte finale dell’articolo, di cancellazione dei dati residui entro il 31 dicembre 2020.
Sembra che non manchi molto al varo finale. Vediamo cosa succederà dopo.