Pal. Ludovisi: perché si può vendere e come.

Certo sarebbe bene non vendere, ma se la famiglia proprietaria non è più in accodo e comunque ritiene insostenibili le continue spese di manutenzione, la legge Italiana prevede l’alienabilità del bene…….pero’……..

Maria Catalano Fiore

Palazzo Ludovisi, con il suo stupendo “Casino dell’Aurora” a Roma, è oggetto di una procedura di cessione.

La gente è particolarmente allarmata, ma forse questa vendita, per il pubblico, non è un male, anzi.

Il nuovo prestigioso e danaroso proprietario sarà, infatti, soggetto comunque ad una particolare legge Italiana: la cosiddetta “Legge Bottai” (dal nome del suo emanatore il ministro Giuseppe Bottai) sulla Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali Italiani, Legge promulgata il 1 giugno 1939 e completata con la Legge n. 1089 del 29 giugno, sulla tutela anche delle bellezze paesaggistiche, integrata da postille nel corso dei decenni, ma tutt’ora in essere.

Di cosa si tratta e chi era, per sommi capi, Giuseppe Bottai?

Giuseppe Bottai (Roma 1895-1959) politico, militare e giornalista. Governatore di Roma, di Adis Abeba, poi ministro dell’Educazione Nazionale. Nel 1919 Bottai, già attivo nel Movimento Futurista, nonché interventista arruolato ed insignito di medaglia di bronzo, incontra Benito Mussolini, nel 1921 dirige la redazione romana de “Il popolo d’Italia“. Nello stesso anno pubblica la silloge “Non c’è un Paese” di versi scritti negli anni precedenti. Nel corso del ventennio fu più volte ministro e soprattutto docente di diritto nelle Università di Pisa e Roma.

Critico nei confronti della seguente politica Mussoliniana, assolutamente contrario all’entrata in guerra. Si dedicò principalmente all’Educazione Nazionale (dal 1936 al 1943) attuando una larga riforma del sistema scolastico e di Tutela dei Beni Culturali Italiani, che il Regno d’Italia, nel 1861 aveva assegnati al Ministero della pubblica istruzione.

Accusato di sostenere Grandi nel gennaio 1944 viene condannato a morte (come Galeazzo Ciano) ma in contumacia, dal Tribunale fascista di Varona. Riesce, infatti, a fuggire arruolandosi nella Legione Straniera. Rientra in Italia solo nel 1947 e comincia a pubblicare il quindicinale A.B.C.

Il 1 giugno 1939 Bottai riesce a far promulgare la Legge di: “Tutela delle cose di interesse Artistico o Storico” tale legge garantisce innanzi tutto Art 1: “la tutela di tutte le cose, mobili o immobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico compreso”…...Vi sono pure compresi le Ville i parchi e i giardini che abbiano interesse storico artistico o storico che abbiano più di 50 anni”.

Art 12: “Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli art 2 e 5 della presente legge…”

Art 13: “Impossibile disporre il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni o altro senza opportuna autorizzazione”

Art 16:”Nel caso di restauro privato, la scesa è a totale carico di questi, salvo contributo statale”.

Art 17:“I privati hanno comunque l’obbligo di rimborsare le somme ricevute”

la Legge prosegue sulle: DISPOSIZIONI SULLE ALIENAZIONI E ALTRI MODI DI TRASMISSIONE DELLE COSE. – – APPARTENENTI A PRIVATI

Art 30: Il proprietario o chiunque detenga una delle cose di cui agli art 1 e seguenti, ogni atto sia oneroso che gratuito. Nel caso la proprietà avvenga per successione a causa di morte, l’obbligo della denunzia spetta all’erede.

Art 31: Nel caso di alienazione a titolo oneroso, Il Ministero ha facoltà di acquistare il bene al medesimo prezzo stabilito durante l’alienazione…..

Art 32: Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla denuncia. La prelazione non vincola lo Stato, ma l’acquirente si. L’acquirente non potrà mai impedire al pubblico di accedere alla fruizione del bene, dovrà destinare uno o più giorni alla settimana alla visita del bene qualunque esso sia.

Il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, viene staccato dalla Pubblica istruzione, definitivamente solo il 14 dicembre 1974, convertito in legge il 5 gennaio 1975 e definito pienamente nel dicembre 1975 L. 805. Il tutto voluto pienamente dall’allora Ministro Giovanni Spadolini (1925-1994) letterato e storico, senatore ed accademico. Ma alla base di ogni ordinamento sono tuttora gli articoli della Legge Bottai che essendo un giurista ne ha studiato bene ogni forma e cavillo.

Le ulteriori leggi hanno ricalcato le disposizioni legislative e precisato la “Definizione di Bene Culturale” ed in seguito staccato la burocrazia ed il restauro dai “Poli Museali” per una migliore gestione dell’enorme patrimonio nazionale.

L’unico affresco di Caravaggio

L’allarme per il pubblico di non poter più visionare l’unico affresco Caravaggesco (del resto non hanno mai fatto a botte o file per farlo) non sussiste. Lo Stato Italiano, o meglio il Ministero dei Beni Culturali, non possiede una somma tanto ingente per l’acquisto del “Casino dell’Aurora”, ma se anche dovesse passare in mani straniere l’affresco voluto dal Cardinal Francesco Maria Del Monte, protettore del Caravaggio e il grandioso affresco con l’ “Aurora” (che da il nome all’edificio) di Guercino (Giovanni Francesco Barbieri, Bologna 1591-1666). Due capolavori assoluti non più esclusivi, ma visitabili semplicemente chiedendo quando e come o su appuntamento.

L’ Aurora del Guercino

Una condizione che dobbiamo imparare vale per tutti i Siti o Palazzi privati, se sottoposti a vincolo di tutela ministeriale (dopo i 50 anni di esistenza o di morte dell’artista) sono, concordandolo, a disposizione del pubblico.

E’ solo delirante pensare di causare un degrado a questo capolavoro impedendone la vendita, o stimando il Casino come fosse un quadro in un’Asta Pubblica.

La valutazione fatta dall’esperto prof. Alessandro Zuccari, Professore di Storia dell’Arte nelle Accademie di dell’Aquila, Urbino, Bologna, e Firenze, professore nelle Università di Pescara, Viterbo e La Sapienza a Roma, dirige la rivista “Storia dell’Arte” fondata da Giulio Carlo Argan; è stata attenta e studiata, non è da escludere che il palazzo diventi sede di una ambasciata come Palazzo Farnese con il suo enorme patrimonio è concesso dallo Stato Italiano come residenza all’ambasciatore della Francia, per un euro all’anno, con gravissimi disagi per la visita della ricca collezione nonché degli ambienti fatti decorare da Francesco Salviati ( 1443-1479) nominato arcivescovo di Firenze da Papa Sisto IV, uno dei promotori della congiura de’Pazzi e del pittore barocco, di cui fu uno dei padri, Annibale Carracci (1560-1609).

Cosa dire del Palazzo Clerici a Milano, con il grandioso soffitto di Giambattista Tiepolo (Ve 1696- Madrid 1770) uno dei maggiori pittori del 700 veneziano proprietà del Ministero per i Beni Culturali e fittato ad una Fondazione di studi politici estera, senza l’accesso garantito al pubblico?

Lo stesso può dirsi per molti palazzi Veneziani utilizzati solo parte dell’anno per sfilate di moda, ma non accessibili.

Forse sarà tutto sommato un bene vendere a stranieri che avranno più rispetto del valore delle opere e che, dovendo rispettare alla lettera quanto previsto dalla legge Bottai del 1939, non metteranno mai un pavimento di ceramica sotto l’affresco del Caravaggio e che tutto il Casino e i suoi ambienti saranno sicuramente più fruibili.

Non per essere cattiva, ma quanti sapevano dei gioielli contenuti in questo Casino sino all’alzata della polvere per la sua vendita a probabili stranieri? Comunque qualsiasi storico si consola quando il popolo ignorante fa rumore, perché almeno così di riscoprono gioielli finiti nel dimenticatoio di un vecchio scrigno.

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